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Gara #230
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI– STRADA COMUNALE OGGETTO DI INTERVENTO “VIA PIER GIORGIO FRASSATI” (1° LOTTO), SITA IN LOCALITÀ SANTA MARIA DELLE MOLEInformazioni appalto
26/02/2026
Negoziata
Lavori
€ 219.731,77
MATTOZZI GUIDO
Categorie merceologiche
45233141 - Lavori di manutenzione stradale
Lotti
Inviato esito
1
BA98CA13AB
I17H25002610004
Solo prezzo
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – STRADA COMUNALE OGGETTO DI INTERVENTO “VIA PIER GIORGIO FRASSATI” (1° LOTTO), SITA IN LOCALITÀ SANTA MARIA DELLE MOLE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – STRADA COMUNALE OGGETTO DI INTERVENTO “VIA PIER GIORGIO FRASSATI” (1° LOTTO), SITA IN LOCALITÀ SANTA MARIA DELLE MOLE
€ 215.507,28
€ 28.150,01
€ 4.224,49
€ 203.870,43
Determinazione dirigenziale n. 429 Del 08/04/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 17399181001 | APPALTI 23 SRL |
Scadenze
20/03/2026 23:59
30/03/2026 23:59
31/03/2026 09:00
Allegati
|
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199.20 kB | |
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d.d.-429-del-08-04-2026.pdf SHA-256: a747c0237a8bc368027f8d3e5ae89869d074b6214bdfaaa72a1b88d276456b4c 09/04/2026 10:24 |
169.04 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 222f5352ce8446dd555ac997cf5e4fa2e345acadcd3cb6fdf4176330f5cf043a 09/04/2026 10:30 |
15.87 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 09afafa07842f14e3c627cc0985cbf0678b3d511bcb385ce8144bcb3a6d43934 09/04/2026 11:01 |
16.89 kB | |
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dd-469-del-15-04-2026-sostituzione-rup.pdf SHA-256: f4dc6407abdd3cf2354fc7cec27f86d0116d02092f5dbc38aa1d60e5d53156d2 16/04/2026 15:10 |
1.91 MB |
Chiarimenti
10/03/2026 11:25
Quesito #1
Per quanto riguarda ccnl, la scrivente impresa adotta il ccnl edilizia piccola industria con il codice alfanumerico F018, chiediamo pertanto se bisogna presentare equivalenza contrattuale.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti
11/03/2026 08:48
Risposta
Il contratto collettivo individuato dalla Stazione appaltante per il presente appalto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, è il CCNL Edilizia – Industria per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini (Codice CNEL F012).
Secondo l'art. 3 dell'Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023:
1. Ai fini della dichiarazione di cui all‘articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell‘operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell‘impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell‘edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma l, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Come anche specificato dal recente Comunicato del Presidente dell'ANAC n. 2 del 10 febbraio 2026, qui allegato: "Appare doveroso evidenziare che per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 stabilisce che “si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.
Alla luce delle suddette considerazioni, vige una presunzione di equivalenza tra i CCNL F012, F015 e F018.
Pertanto, gli operatori economici che, nella presente procedura, applicano al proprio personale dipendente il CCNL F018, come nel caso della richiesta di chiarimento, o il CCNL F015, non sono tenuti a trasmettere nella busta economica l'allegato “Modulo Dichiarazione Di Equivalenza CCNL”.
Secondo l'art. 3 dell'Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023:
1. Ai fini della dichiarazione di cui all‘articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell‘operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell‘impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell‘edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma l, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Come anche specificato dal recente Comunicato del Presidente dell'ANAC n. 2 del 10 febbraio 2026, qui allegato: "Appare doveroso evidenziare che per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 stabilisce che “si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.
Alla luce delle suddette considerazioni, vige una presunzione di equivalenza tra i CCNL F012, F015 e F018.
Pertanto, gli operatori economici che, nella presente procedura, applicano al proprio personale dipendente il CCNL F018, come nel caso della richiesta di chiarimento, o il CCNL F015, non sono tenuti a trasmettere nella busta economica l'allegato “Modulo Dichiarazione Di Equivalenza CCNL”.
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comunicato-del-presidente-n.-2-del-10-febbraio-2026-2.pdf SHA-256: 3db3379a9ef7dd76c0e47cd16a9784616b5cdf2c0a92e171905d943006b05082 11/03/2026 08:48 |
308.89 kB |
11/03/2026 11:00
Quesito #2
Chiediamo chiarimenti in merito al modello di offerta economica.
Chiediamo se è un refuso nella parte sotto riportata l'importo complessivo a+b, in quanto si richiede di formulare l'offerta sull'importo pari ad € 215.507,28 (tale importo è dato dalla somma di a+b):
Pertanto, l’importo complessivo (A+B), derivante dal ribasso offerto, è pari ad Euro (Iva esclusa):
(valore in cifre) _________________________________________________________________
(valore in lettere) ________________________________________________________________
A
€ 187.357,27
Per i lavori – importo soggetto a ribasso
B
€ 28.150,01
Per il costo della manodopera – importo non soggetto a ribasso, salvo quanto disposto dall’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023*
C
€ 4.224,49
Per il costo della sicurezza – importo non soggetto a ribasso
Ringraziamo a porgiamo cordiali saluti
Chiediamo se è un refuso nella parte sotto riportata l'importo complessivo a+b, in quanto si richiede di formulare l'offerta sull'importo pari ad € 215.507,28 (tale importo è dato dalla somma di a+b):
Pertanto, l’importo complessivo (A+B), derivante dal ribasso offerto, è pari ad Euro (Iva esclusa):
(valore in cifre) _________________________________________________________________
(valore in lettere) ________________________________________________________________
A
€ 187.357,27
Per i lavori – importo soggetto a ribasso
B
€ 28.150,01
Per il costo della manodopera – importo non soggetto a ribasso, salvo quanto disposto dall’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023*
C
€ 4.224,49
Per il costo della sicurezza – importo non soggetto a ribasso
Ringraziamo a porgiamo cordiali saluti
12/03/2026 10:58
Risposta
Si risponde al quesito facendo subito presente che non è stato commesso alcun refuso da parte della Stazione appaltante nel “Modulo offerta economica”.
Si invitano gli Operatori economici a leggere con attenzione quanto stabilito negli atti di gara, e, in particolare, nella Lettera di Invito contenente il Disciplinare di gara, disponibile agli invitati nella sezione “Allegati”.
Come anche stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 4 dicembre 2025, n. 9577, il ribasso va calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera.
Di seguito si indicano i passaggi della Lettera di invito in cui, in modo chiaro e univoco, viene ribadito che l’importo a base di gara su cui applicare il ribasso è pari ad Euro 215.507,28, senza lasciare margini a differenti interpretazioni.
- Ai sensi dell’art. 8.1 “Importo a base di gara su cui applicare il ribasso”, a pagina 10 della Lettera di Invito, viene specificato chiaramente che:
Il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, al netto del costo per la sicurezza.
Pertanto, l’importo a base di gara su cui applicare il ribasso è pari ad Euro 215.507,28, derivante dalla somma delle voci Lavori (A) e Manodopera (B)”, di cui alla Tabella n. 2 - “Importo a base di gara su cui applicare il ribasso (presente a pag. 10).
N.B.: Il ribasso deve applicarsi all’intero importo (comprensivo della manodopera), pari ad Euro 215.507,28, anche ove l’operatore non ribassi il costo della manodopera, che è stato quantificato da questa Stazione appaltante in Euro 28.150,01.
- Indicazioni identiche sono presenti nell’art. 19.1 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”, a pagina 26 della stessa Lettera di invito.
- Ancora, all’art. 22.2. denominato “Busta economica” (pag. 41 e ss. della Lettera di invito) viene indicato che:
“il ribasso percentuale offerto, con riferimento alla base ribassabile pari ad Euro 215.507,28 (componenti A+B della Tabella n. 2 della presente lettera di invito), nonché l’importo ribassato, al netto dell’IVA (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali)”.
Alla luce delle suddette considerazioni, si conferma che il “Modulo offerta economica” presente nella "Busta economica" è corretto in ogni sua parte e non presenta refusi.
Tale modulo, così come predisposto, deve essere compilato in ogni sua sezione.
Si invitano gli Operatori economici a leggere con attenzione quanto stabilito negli atti di gara, e, in particolare, nella Lettera di Invito contenente il Disciplinare di gara, disponibile agli invitati nella sezione “Allegati”.
Come anche stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 4 dicembre 2025, n. 9577, il ribasso va calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera.
Di seguito si indicano i passaggi della Lettera di invito in cui, in modo chiaro e univoco, viene ribadito che l’importo a base di gara su cui applicare il ribasso è pari ad Euro 215.507,28, senza lasciare margini a differenti interpretazioni.
- Ai sensi dell’art. 8.1 “Importo a base di gara su cui applicare il ribasso”, a pagina 10 della Lettera di Invito, viene specificato chiaramente che:
Il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, al netto del costo per la sicurezza.
Pertanto, l’importo a base di gara su cui applicare il ribasso è pari ad Euro 215.507,28, derivante dalla somma delle voci Lavori (A) e Manodopera (B)”, di cui alla Tabella n. 2 - “Importo a base di gara su cui applicare il ribasso (presente a pag. 10).
N.B.: Il ribasso deve applicarsi all’intero importo (comprensivo della manodopera), pari ad Euro 215.507,28, anche ove l’operatore non ribassi il costo della manodopera, che è stato quantificato da questa Stazione appaltante in Euro 28.150,01.
- Indicazioni identiche sono presenti nell’art. 19.1 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”, a pagina 26 della stessa Lettera di invito.
- Ancora, all’art. 22.2. denominato “Busta economica” (pag. 41 e ss. della Lettera di invito) viene indicato che:
“il ribasso percentuale offerto, con riferimento alla base ribassabile pari ad Euro 215.507,28 (componenti A+B della Tabella n. 2 della presente lettera di invito), nonché l’importo ribassato, al netto dell’IVA (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali)”.
Alla luce delle suddette considerazioni, si conferma che il “Modulo offerta economica” presente nella "Busta economica" è corretto in ogni sua parte e non presenta refusi.
Tale modulo, così come predisposto, deve essere compilato in ogni sua sezione.